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Niente accanimento con il testamento
La Prof.ssa Rossana Cecchi, associato di Medicina Legale alla Sapienza di Roma spiega in cosa consiste il Coma Vegetativo e perche'
e' favorevole al testamento biologico
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La grande fiducia nelle possibilita' di debellare molte malattie
alimenta la speranza di poter contrastare il processo della morte attraverso
molti presidi propri della rianimazione. Si e' cosi' giunti a mantenere in vita
persone in coma che in tempi non recenti avrebbero certamente completato il
proprio ciclo vitale in modo piu' fisiologico. Il termine Stato Vegetativo nasce
nel 1972 ma la sua definizione risale al 1994 quando fu considerato dall'American
Academy of Neurology come una condizione clinica di non consapevolezza di se' e
dell'ambiente circostante, accompagnata da cicli sonno-veglia, con conservazione
completa o parziale delle funzioni autonomiche dell'ipotalamo e del
tronco-encefalo. Uno stato conseguente alla totale necrosi della corteccia o
delle connessioni cortico-diencefaliche e che se perdura da piu' di un mese
viene detto Stato Vegetativo Persistente e dopo 12 mesi, Stato Vegetativo
Permanente (SVP), con cio' esprimendo un giudizio prognostico sfavorevole. Una
volta instauratosi lo SVP persistente e, successivamente, quello permanente, il
paziente non necessita di misure rianimatorie specifiche o impegnative, per cui
si trasferisce in altri reparti, ovvero in centri specializzati o persino nella
propria casa. L'unico trattamento da attuare e' l'alimentazione artificiale
tramite sondino nasogastrico e l'idratazione artificiale. Riguardo la prognosi:
nei casi di SVP che conseguono a patologie degenerative o metaboliche, non
esiste alcuna possibilita' di recupero nelle varie fasi del decorso della
malattia in quanto la necrosi del tessuto cerebrale, essendo determinata da
fattori cronici intrinseci all'organismo, non e' in alcun modo recuperabile.
Negli SVP conseguenti a traumi o a fatti ipossico-ischemici, invece, la
possibilita' di un qualsivoglia recupero si verifica entro un anno dall'evento,
trascorso il quale non e' piu' possibile sperare in una reazione del tessuto
nervoso all'insulto acuto subito. Quando si ipotizza il recupero si fa
riferimento a rarissimi casi di ripresa soddisfacente della coscienza, entro i
primi tre mesi, in soggetti di eta' inferiore a 40 anni e per lo piu' con un SVP
post-traumatico. In realta', e' possibile un recupero minimo della coscienza che
lascia il soggetto in uno stato fortemente invalidante e che, comunque, non si
realizza se e' trascorso piu' di un anno dalla diagnosi. La questione bioetica e
giuridica della rilevanza della volonta' del soggetto riguardo l'alimentazione e
l'idratazione artificiale emerge nelle situazioni di coscienza abolita o
gravemente ridotta in cui il paziente non puo' fornire il proprio assenso o
diniego alle cure in quanto si tratta di malati tenuti in vita solo con l'apporto
nutrizionale dall'esterno attraverso mezzi strumentali; il dibattito riguardo
questi pazienti si e' sviluppato sulla liceita' o meno di sospendere l'alimentazione
e l'idratazione artificiale, proprio a fronte dell'impossibilita', per lo stato
di coma, di esprimere in prima persona un'opinione in proposito. Questa capacita'
della medicina di poter allungare a tutti i costi la durata della vita viene
vissuta da molti come una invasione della sfera personale e si e' cosi' creato
il concetto di accanimento terapeutico che, pur essendo nato negli anni '70, si e'
affermato negli anni '80 comparendo per la prima volta nel codice deontologico
dei medici italiani nel 1989, con una definizione che non ha subito sostanziali
modifiche data la sua persistente attualita'. Nell'ultimo codice (2006) viene,
infatti descritto come ''l'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici
da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato
e/o un miglioramento della qualita' della sua vita''. Una definizione divenuta
basilare nei dibattiti bioetici in tema di fine vita perche' afferma due
parametri - beneficio per la salute e qualita' della vita - che devono essere
presi in considerazione quando si valutano situazioni estreme. Il recente caso
di Eluana Englaro, constringe percio' a chiedersi se l'alimentazione e l'idratazione
artificiale vadano considerati come accanimento terapeutico, e quindi, se esista
la possibilita' di rifiutarli in quanto peggiorativi della propria qualita' di
vita. In un altro caso, la giurisprudenza italiana (16.12.2006) ha affermato il
diritto al rifiuto del malato affetto da distrofia muscolare costretto alla
ventilazione artificiale, che aveva chiesto la sospensione del trattamento quale
applicazione dell'art. 32 Cost., perche' avvertito come accanimento terapeutico.
Non e' stata pero' concessa la somministrazione di sostanze che accelerassero la
morte (configurabile come eutanasia), ma solo una sedazione che riducesse l'inevitabile
sofferenza provocata dalla dispnea respiratoria terminale. Nonostante sia
impensabile poter far rientrare in una legge ogni fattispecie medica in cui si
verifica un accanimento terapeutico il vuoto scientifico e legislativo necessita
di una soluzione che tenga conto del sentire sociale. Ritengo che un accettabile
mezzo per dar voce a chi non ne ha piu' perche' in stato di incoscienza (ad es.
coma) possa trovare una base condivisa nel concetto di Direttive anticipate di
Trattamento, piu' semplicemente definite Testamento biologico, traduzione dall'inglese
dell'espressione living will. Si tratta di una forma di legittimazione della ''pianificazione
anticipata delle cure'' (advance care planning) in cui il paziente, insieme ai
medici e ai familiari, prende delle decisioni sulle cure future, affinche' le
sue volonta' attuali siano rispettate nel momento in cui egli non fosse piu' in
grado di decidere coscientemente. Tale sistema e' riconosciuto e operante in
numerosi Paesi. Quasi tutti gli Stati americani - il primo fu la California nel
1976 - in Inghilterra dove pur non essendo riconosciuto dalla legge, la
giurisprudenza non ne mette in dubbio la validita'; in Olanda dove e'
riconosciuta esplicitamente la validita' di una dichiarazione scritta del
paziente, nell'ambito della legge che definisce le condizioni per il ricorso all'eutanasia;
in Danimarca, ove esiste una specifica legislazione ed e' stato creato un data
base elettronico in cui vengono custodite le direttive anticipate. In Italia nel
1992 la Consulta di Bioetica propose una carta di autodeterminazione, che
prevedeva un living will e la figura di un fiduciario che ne curasse il
rispetto, insieme alle disposizioni riguardo l'assistenza religiosa e la
destinazione del proprio corpo.
Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB)
affronto' l'argomento nel documento ''Questioni bioetiche relative alla fine
della vita umana'' (1995) pronunciandosi, con toni prudenti e non imperativi,
sostanzialmente a favore della legittimita' del Testamento. Il Consiglio d'Europa
con la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina (Oviedo 1997), nell'ambito
dell'obbligo del consenso all'atto medico, all'art. 9 recita: ''Per un
intervento medico concernente un paziente che non e' in grado di esprimere il
proprio volere, devono essere presi in considerazione i desideri da lui
precedentemente espressi''. Una formulazione che garantisce un margine di
decisionalita' per il medico e il bilanciamento degli interessi in gioco:
professionalita' medica e autonomia del paziente. Il Parlamento italiano ha
ratificato la Convenzione di Oviedo con la Legge n. 145 (28 marzo 2001) rimasta
pero' a tutt'oggi priva di decreti attuativi. Di cruciale importanza e' poi la
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, contenuta nella Costituzione
per l'Europa (2004), che entrera' in vigore dopo essere stata adottata da tutti
i Paesi membri. Al Titolo I (Dignita') si afferma che in ambito medico le
richieste del paziente, espresse secondo le modalita' di legge, devono essere
rispettate. Ne consegue che, qualora una norma giuridica legittimi le direttive
anticipate come espressione libera e personale dell'individuo, anche quando egli
non e' piu' in grado di esprimerla con la propria voce o con i propri gesti, il
medico sara' tenuto non a prenderla in considerazione - come affermato nella
Convenzione di Oviedo - ma semplicemente a rispettarla. Ci sembra che questa
impostazione legislativa corrisponda a una maturazione culturale che anche in
Italia rende non piu' differibile una soluzione positiva e laica a questa
delicata problematica. In conclusione, riteniamo sia auspicabile che in tempi
brevi venga approvata una legge che affianchi il medico e ne orienti le
decisioni ogniqualvolta egli si trovi a dover scegliere quale comportamento
tenere anche di fronte a un paziente le cui volonta', non esplicitamente
espresse, gli giungano solo attraverso la voce di altre persone che a quel
paziente sono vicine.
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