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Raccomandazioni per la corretta
esposizione al sole
Dal 2006 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea una serie di regole per le aziende dermocosmetiche relative ai solari
Nel 2007 il Ministero della Salute italiano ha iniziato a colmare il ritardo accumulato
nell'ambito della comunicazione relativa ai danni da raggi solari. Accogliendo l'invito della Commissione Europea (Direzione Generale Salute e Protezione del Consumatore e Direzione Generale Impresa e Industria),
l'allora Ministro Livia Turco, a maggio dell'anno passato, aderi' alla Campagna dell'UE volta a stimolare una corretta esposizione al sole per ridurre i rischi per la salute derivanti da un eccessivo assorbimento di raggi ultravioletti (UV). Cio' nonostante bisogna ricordare che la Raccomandazione 2006/647/CE della Commissione Europea, pubblicata il 22 settembre 2006, prevedeva ben oltre, e in particolare richiedeva alle imprese e ai consumatori, una serie di iniziative che non sempre sono state attuate. A distanza di oltre 2 anni, cerchiamo allora di capire che cosa ancora non
e' stato fatto e su cosa si dovrebbe maggiormente concentrare l'attenzione degli operatori del settore. Per farlo, passiamo velocemente in rassegna i limiti e gli aspetti piu' importanti del documento europeo. I primi paragrafi riaffermano la natura cosmetica dei prodotti per la protezione solare e la loro
innocuita', ricordando che, in base alla direttiva 76/768/CEE, le etichettature, le presentazione e la
pubblicita', non dovrebbero mai attribuire ai prodotti stessi -attraverso diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi e non- caratteristiche che non possiedono. Il punto 4, attribuisce al fabbricante o alla persona per conto della quale il cosmetico
e' fabbricato, a fini di controllo, l'obbligo di detenere e conservare le informazioni relative alle prove degli effetti attribuiti al
fotoprotettore. A tale proposito emerge, paradossalmente, la difficolta' che anche la Commissione mostra nel definire chiaramente alcuni aspetti riguardanti le indicazioni e
l'efficacia minima dei prodotti, e le modalita' per garantire che l'etichetta risulti semplice e comprensibile, in modo di aiutare il consumatore nella sua scelta consapevole.
C'e' infatti un semplice riferimento alla necessita' di fornire un elenco di precauzioni e istruzioni
d'uso da raccomandare. Fa inoltre quasi sorridere che -per evitare qualsiasi equivoco o mala interpretazione- la Commissione sia costretta a chiarire cosa siano i raggi UVA e UVB, una
''scottatura solare'', un eritema, e i possibili effetti cancerogeni, proinvecchiamento e immunodepressivi dei raggi solari stessi. Mentre a seguire si stabilisce che i protettori solari possono risultare efficaci nel prevenire le scottature, i danni da fotoinvecchiamento e proteggere dalla foto-immunosoppressione indotta. Importante, poi, che si riconosca anche la capacita' di prevenire alcuni tipi di carcinoma della pelle e che, sebbene il fattore di protezione spesso si riferisca solo ai raggi che provocano
l'eritema (UVB), per una prevenzione efficace -dice la Commissione- bisognerebbe garantire anche
un'azione contro i raggi UVA. A ulteriore chiarimento, pero', le Raccomandazioni Europee stabiliscono che cio' non significa poter affermare che uno schermo o protezione totale, annullino tutti i rischi, perche' in
verita', nessun prodotto riesce a filtrare la totalita' dei raggi ultravioletti. Da cio'
l'invito a che le etichette e la pubblicita' non diano l'impressione errata di poter garantire una protezione totale ai raggi UV e di non esporre al sole diretto i neonati e i bambini piu' piccoli. Un altro suggerimento fa riferimento a studi
dell'OMS e dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, affinche' grande attenzione venga posta nella corretta applicazione dei
fotoprotettori, al fine di conseguire
l'efficacia del fattore di protezione indicato: si suggerisce ai consumatori di rinnovare con frequenza
l'applicazione e all'industria di non usare diciture tipo: prevenzione per tutto il giorno. Qualche
perplessita', invece,
s'incontra rispetto all'avvertenza di applicare quantitativi analoghi a quelli usati in sede di sperimentazione (2mg/cm2), perche' cio' equivarrebbe ogni volta a circa 30-35 grammi per il corpo di un adulto medio,probabilmente perche' ricercatori americani hanno dimostrato che la quantita' di prodotto solare che solitamente applichiamo,
e' talmente al di sotto di quella ''necessaria'', che spesso non e' in grado di proteggere efficacemente dai danni UV. Alcuni consigli tecnici di formulazione su cui riflettere: per garantire la salute pubblica, prevenire e ridurre i danni biologici alla pelle -dice la Commissione- la proporzione del fattore di protezione, misurato con il metodo PPD (persistent pigment
darkening) riguardante principalmente i raggi UVA, deve essere pari ad almeno 1/3 del fattore misurato con il metodo di prova del fattore di protezione solare riguardante i raggi UVB. Inoltre, la maggiore protezione
dev'essere rivolta alla lunghezza d'onda critica di almeno 370 nm. In assenza di norme europee in materia di riproducibilita' e comparabilita' della protezione minima raccomandata verso gli UVB, si suggerisce di utilizzare
l'International Sun Protection Factor Test Method 2006, gia' adottato dall'industria europea, giapponese, statunitense e sudafricana. Mentre per valutare la protezione minima dei raggi UVA va bene il metodo
PPD, cosi' come si fa in Giappone e nella maniera in cui
e' stato modificato dall'agenzia sanitaria francese (Afssaps) nonche' la prova della lunghezza
d'onda critica. Ma le raccomandazioni per l'industria vanno oltre: per motivi etici, occorre dare la preferenza a metodi in vitro con risultati equivalenti, e per aiutare il consumatore alla scelta in base al proprio
fototipo, essi dovrebbero basarsi su criteri identici, semplici e pertinenti da indicare in etichetta. Meno ricorso, quindi, ai numeri
SPF, definendo la protezione ''bassa'' (SPF 6-10), ''media'' (SPF 15-20-25), ''alta''
(SPF 30-50), ''molto alta'' (SPF 50+), perche' la molteplicita' dei valori sulle etichette contribuisce alla confusione e - dice la Commissione -
l'aumento di protezione da un numero al successivo e' trascurabile ed e' fonte solo di dubbi, soprattutto nella fascia di fattori piu' elevata. A conferma di
cio', due significativi esempi: un prodotto con fattore di protezione 30 protegge dalle scottature due volte in piu' di uno con fattore 15, che pero' assorbe il 93% dei raggi UVB a confronto del 97%
dell'altro. (L.Z.)
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